PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 1 della legge 12 giugno 1931, n. 924, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - 1. La vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali sono vietati.
      2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 è punito ai sensi dell'articolo 727 del codice penale».

Art. 2.

      1. Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 3.

      1. A decorrere dall'anno 2007, lo Stato provvede, ai sensi del comma 2, a finanziare la ricerca e la sperimentazione di valide metodologie alternative alla sperimentazione animale.
      2. Con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute, provvede ad individuare modalità, procedure e soggetti beneficiari dei finanziamenti previsti dal comma 1.
      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»

 

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dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli studi e le ricerche condotti con l'impiego di sperimentazione sugli animali devono essere conclusi.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la sospensione degli esperimenti sugli animali per i quali è stata concessa la prescritta autorizzazione nonché per la conclusione degli studi e delle ricerche in attuazione del comma 1.